
In quest’articolo cercheremo di evidenziare alcune delle problematiche di inquadramento dei rapporti di lavoro tra familiari in caso di imprese svolte da società commerciali.
SENTENZA CASSAZ SS UU N. 23676 DEL 06 NOVEMBRE 2014.
CONTESTAZIONI SUL LAVORO NERO.
Com’è noto l’INPS non riconosce il rapporto di lavoro dipendente tra coniugi e, in generale, neppure tra parenti in linea retta conviventi.
In sostanza, in tali casi non è riconosciuta l’eterodirezionalità, quale elemento essenziale della subordinazione.
Indi, nel caso in cui la moglie collabora col marito, amministratore di società commerciale, l’INPS non ammette che possa trattarsi di un rapporto di lavoro dipendente, per cui, se non sono facilmente dimostrabili ulteriori fattispecie di rapporti di lavoro, occorrerebbe dare applicazione all’art. 230 bis del cc, istitutivo dell’impresa familiare, ponendosi, quest’ultima, come inquadramento di tipo “residuale” per espressa scelta legislativa.
In effetti, il riconoscimento del rapporto di lavoro nell’ambito dell’ impresa familiare, tutelato sia ai fini economico-fiscali che previdenziali, è assolutamente pacifico tra l’imprenditore individuale ed i suoi parenti.
All’opposto, esso è stato oggetto di altalenanti posizioni nomofilattiche della suprema corte per ciò che riguarda il rapporto tra il socio – amministratore di una società ed i suoi congiunti, indi, parenti ed affini indicati nel citato art. 230 bis cc.
La posizione contraria al riconoscimento dell’impresa familiare in presenza di impresa, svolta sotto forma di società commerciale, è stata definitivamente assunta dalla corte di cassazione con la sentenza SS. UU n. 23676 del 06/11/2014.
Quindi, se non è più possibile dare applicazione al rapporto residuale ex art. 230 bis cc, l’INPS non potrà che riconoscere il rapporto di lavoro dipendente anche tra il marito socio amministratore di una snc o srl e sua moglie.
E la subordinazione ? Se non doveva essere riconosciuta prima, perché dovrebbe esserlo ora, visto che, da ultimo, non vi sono state novità nomofilattiche, nè legislative, sull’art. 2094 cc.?
Oppure detto rapporto va inquadrato in altre fattispecie di tutele previdenziali?
Quali?
Immagino che, se l’INPS dovesse assumere una posizione ufficiale sul punto, cercherà, in via del tutto mediatoria, di far leva sulle differenze tra la regolamentazione civilistica dell’istituto, inquadrabile nell’ordinamento commercialistico italiano orientato alla tutela delle posizioni creditorie dei terzi rispetto all’impresa sociale, e la regolamentazione delle tutele previdenziali ed assistenziali dei collaboratori familiari nell’impresa.
Ovviamente le labili conclusioni, potenzialmente ricavabili da sforzi interpretativi in tal senso, non reggeranno di fronte a problematiche gius-lavoristiche di inquadramento previdenziale nei casi di cause di lavoro, per es. tra ex coniugi che hanno lavorato nella stessa impresa, svolta in veste di società commerciale, nella quale uno di essi aveva il ruolo di amministratore unico oppure di maggior quotista.