SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 4224/2016. ABROGAZIONE del PRINCIPIO DELLA NON REFORMATIO IN PEIUS E INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELLA NON REFORMATIO IN MELIUS NEL PUBBLICO IMPIEGO
Trattandosi di sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa e non dall’A.G.O., il rapporto di lavoro oggetto della causa non è tra quelli contrattualizzati ex art. 2, comma 3 del D. L.vo n. 165/2001.
Ciò, ai fini di quanto possa interessarci, è irrilevante, stante la sostanziale “stabilità” dei principi espressi, valevoli sia nel rapporto di lavoro “privatizzato” che pubblicistico con la P.A. .
Il principio di diritto enunciato dal supremo Organo di giustizia amministrativa ha riguardo all’efficacia dell’atto di nomima più che all’effettiva assunzione di funzioni, da parte del dipendente.
Nei rapporti di lavoro non contrattualizzati tale conclusione è pacifica, attesa la prevalenza dell’atto sul rapporto, indi l’efficacia dell’atto è indipendentemente dall’assunzione del servizio (funzioni), per cui gli effetti si producono in funzione di quanto emerge dall’atto stesso, con riferimento alla data della sua emanazione.
Nei rapporti contrattualizzati l’efficacia, talvolta ai soli fini giuridici, non puo’ che essere riferita alla data della stipula del contratto. Gli effetti che il contratto produce scaturiscono da quanto esso contiene (oggetto del consenso delle parti contrattuali), anche in funzione della data di stipula. Quindi, solo quegli effetti economici tipicamente sinallagmatico-retributivi non possono che essere rinviati alla data di effettiva assunzione del servizio (c. d. decorrenza economica).
In sostanza, ciò che desta interesse per i dipendenti delle RTS, e più in generale, del sistema delle Ragionerie, quale parte sostanziale della Ragioneria Generale dello Stato, è il principio di diritto secondo cui il dipendente pubblico fonda il proprio diritto soggettivo perfetto, consistente nella retribuzione e nelle altre indennità economiche, esclusivamente sull’inquadramento avuto con il contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (CTI oppure CTD), per i contrattualizzati, o sul provvedimento autoritativo della P.A. per i non contrattualizzati.
In particolare, per gli inquadramenti dei contrattualizzati che scaturiscono dai provvedimenti dell’A.G.O., il contratto diviene atto “secondario” di diretta applicazione del provvedimento stesso ai sensi del comma 2, art. 63 D. L.vo n. 165/2001. I diritti di natura retributiva che vi scaturiscono “scontano” gli effetti delle c.d. eccezioni processuali improprie quali l’aliunde perceptum e l’aliunde percepiendum che, pur potendo essere rilevati ex officio purchè ex actis dal Giudice, non sollevano l’amministrazione attiva e di controllo da responsabilità erariale nei casi, rispettivamente, di negligenza nella sollecitazione processuale e nell’acquisizione di prove ex art. 2697 cc per l’amministrazione che gestisce il dipendente e per culpa in vigilando, nei casi di omesso controllo da parte delle RTS ed UCB.
Tale precisazione basta per attribuire la giusta importanza ai CTI e CTD nelle attività di controllo svolte dal sistema delle Ragionerie ai sensi dell’art. 5 e segg. del D. l.vo n. 123/2011.
Altri aspetti trattati dalla sentenza in commento sono dati dai commi 458 e 459 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014.
Viene chiarito che il c.d. “trascinamento” previsto dall’art. 202 del DPR n. 3/1957 è soppresso. Quindi, dall’01/01/2014 nessun assegno ad personam è riconosciuto per il passaggio da un’amministrazione all’altra dello Stato. Ad es., il militare che passa al MIUR percepirà solamente la retribuzione spettentegli in base al contratto del personale della scuola, senza “portarsi appresso” le differenze economiche positive c.d “assegno ad personam”, calcolate come differenze tra il contratto dei militari rispetto a quello meno favorevole dei docenti e personale ATA dell’amministrazione scolastica dello Stato.
In sostanza, per effetto dell’ abolizione dell’art. 202 del DPR n. 3/1957, cade il principio della NON REFORMATIO in PEIUS, nei passaggi di ruolo nell’ambito delle publiche amministrazioni statali.
La scelta legislativa, oltre a contenere la spesa pubblica (art. 2, 3 e 81 Cost.), appare assolutamente in linea con il principio civilistico e costituzionale della giusta retribuzione (art. 36 Cost., art. 2094, 2099 e 2112, comma 3, cc).
Per ciò che attiene al secondo periodo del comma 458, il Consiglio di Stato, in linea con quanto già precisato da una nota dell’IGOP, ha chiarito che esso sostanzia il divieto della reformatio in melius scaturente dai temporanei passaggi di ruolo.
Indi, il dipendente temporaneamente assegnato ad altro ruolo, all’atto del rientro nel ruolo originario, avrà diritto allo stesso trattamento economico spettante al collega di pari anzianità, così da neutralizzare ogni possibile effetto del temporaneo inquadramento superiore.
A parte il linguaggio comune e poco tecnico utilizzato dal Legislatore, si comprende bene la condivisibile ratio della norma.
In definitiva, i due commi sopra citati hanno ABROGATO IL PRINCIPIO DELLA NON REFORMATIO IN PEIUS ED INTRODOTTO L’OPPOSTO PRINCIPIO DELLA NON REFORMATIO IN MELIUS.
Mentre il primo punto (abrogazione art. 202 DPR N. 3 del 1957) costituisce visibilmente norma di diritto sostanziale con effetto per gli atti e contratti posti in essere dal 01/01/2014, la seconda disposizione, sempre con effetto dal 01/01/2014, si applica a tutti i rientri nel precedente ruolo indipendentemente dalla data di fuoriuscita dallo stesso. Indi, la sostanzialità (e non mera proceduralità) del secondo principio va riguardata con effetto alla data del rientro.