
E le contraddizioni delle sezioni unite della Corte di Cassazione
Circa un anno fa, ponevo il problema relativo ai limiti interni ed esterni della giurisdizione tributaria.
Con questi brevi pensieri vorrei occuparmi di taluni risvolti dell’anno 2017 sviluppati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito ai LIMITI ESTERNI della giurisdizione tributaria.
In particolare, si sottolineava che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 546/1992, le
Commissioni tributarie sono competenti per tutti i rapporti di natura impositivo-tributaria, ad esclusione della fase concernente l’esecuzione forzata che, come è noto, inizia con il pignoramento dei beni del debitore ex art. 491 e segg. c.p.c. .
Trattasi di un atto che presuppone la notifica della cartella di pagamento. Detto art. 2 dispone, inoltre, che solo gli atti dell’esecuzione forzata sono esclusi dalla giurisdizione del giudice speciale. Quindi rientrano nella giurisdizione del giudice (ordinario) dell’esecuzione le impugnative riguardanti il pignoramento dei beni e quelle relative agli atti ad esso successive. Va subito detto che tutto ciò che non è stato eccepito nella fase della cognizione non può essere oggetto di contestazione nella fase dell’esecuzione civile. Il contribuente deve limitarsi ad impugnare l’atto di pignoramento per vizi propri, non certamente per vizi inerenti la notifica o la regolarità del titolo esecutivo o del precetto (ad es. ruolo o cartella di pagamento). Questi ultimi sono atti che rientrano nella COGNIZIONE del giudice speciale (tributario), per cui non sono consentiti “salti” di giurisdizione.
Trattandosi di limiti esterni ad un determinato potere giurisdizionale, tenuto conto che la demarcazione è ulteriormente sottolineata dal passaggio da una giurisdizione speciale di cognizione, alla giurisdizione ordinaria di esecuzione, il Legislatore ha posto precisi ed insormontabili divieti con l’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973.
Dalla lettura della norma, emerge che l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 del c.p.c. è ammessa solo per questioni inerenti la pignorabilità dei beni.
È nota l’espressa vocazione cognitiva di tale strumento difensivo, per cui, tenuto conto che la cognizione tributaria appartiene al giudice speciale, appare giustificabile il carattere assolutamente residuale di questa azione innanzi all’AGO. In sostanza, la norma potrà trovare applicazione nei casi di pignoramento presso terzi da parte del debitor debitoris (terzo pignorato) e in casi particolari, nei quali lo stesso contribuente esecutato potrà eccepire limiti
esecutivi sui beni oggetto del pignoramento.
Una maggiore apertura è rinvenibile per l’applicazione dell’art. 617 del c.p.c. . Infatti, la lettera b) del citato art. 57/602 dispone che l’opposizione agli ATTI ESECUTIVI, NON è possibile solo nei casi inerenti la contestazione della regolarità formale e della notifica del titolo esecutivo (ruolo, cartella di pagamento, avviso ex art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973, ingiunzione fiscale, ecc.). Quindi, è possibile per la contestazione di vizi propri degli atti esecutivi che non attengono ai sopracitati “aspetti secondari” relativi alla notifica del titolo esecutivo ed al precetto.
Ma cosa succede se il contribuente non ha affatto ricevuto nessuna notifica del titolo (Avviso di accertamento, cartella di pagamento, avviso ex art. 50 comma 2 DPR n. 602/1973, ecc.)?
Quindi se il primo atto che è entrato nella sfera di conoscibilità legale del contribuente è l’atto di pignoramento dei beni, il contribuente innanzi a quale giudice può impugnarlo ? In prima battuta sembrerebbe che nessuno dei due giudici sia competente. Non il giudice tributario poiché espressamente escluso dall’art. 2, né il giudice dell’esecuzione per effetto dell’art. 57 del DPR n. 602/1973, il quale esclude l’impugnazione innanzi all’AGO.
Eppure, ogni atto deve poter essere impugnato innanzi al suo “giudice naturale”, altrimenti sostanziandosi una violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.
Sul punto sono intervenute più sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In particolare, si tratta delle sentenze nn. 13913 e 13916 del 05/06/2017 e la sentenza n. 24965 del 23/10/2017. Esse hanno risolto la questione disponendo che la giurisdizione appartiene al giudice speciale tributario, ma precisando che il contribuente oltre ad impugnare l’atto di pignoramento deve contestualmente impugnare anche la cartella di pagamento, o comunque l’atto presupposto.
Quindi, non basta l’impugnazione dell’atto di pignoramento per illegittimità derivata dovuta alla carenza di notifica degli atti presupposti. Occorre, secondo l’insegnamento nomofilattico, la contestuale impugnazione dell’atto di natura tributaria sulla cui base è stato emesso l’atto esecutivo sui beni del debitore. Ma in tal modo il contribuente “viene obbligato” a mettere in gioco l’amministrazione impositrice o il concessionario della riscossione sul merito dell’obbligazione, sostanzialmente esprimendo un’interpretazione “estra-letterale” dell’art. 19, comma 3 del D. L.vo n. 546/1992. Infatti, quest’ultimo non dice che il contribuente deve .. ma dice che può impugnare l’atto notificato
insieme all’atto presupposto non notificato. Sulla problematica inerente l’impugnazione di atti impositivi non preceduti dalla notifica degli atti presupposti, intervennero le SS. UU. del 2007 con sentenza n. 16412/2007 (Giudice relatore Raffaele Botta) che, con grande chiarezza, lungimiranza, rispetto del contribuente e civiltà tributaria, spiegarono come gli atti del procedimento amministrativo-tributario, per acquisire piena legittimazione esecutiva, occorre che abbiano rispettato tutta la scansione provvedimentale prevista dalla legge, occorre quindi che ogni atto sia preceduto da regolari notifiche degli atti presupposti.
A fronte dei “salti provvedimentali”, voglio dire a fronte della mancanza di notifica di atti sostanziati da determinate fasi procedimentali, l’art. 19, comma 3 del D. L.vo n. 546/1992, dispone che il contribuente può impugnare l’atto notificato e l’atto presupposto. Se il contribuente decide di impugnare congiuntamente anche l’atto presupposto mette in gioco l’amministrazione impositrice sul merito dello stesso, non ritualmente notificato. Oppure, PUO’ limitarsi ad impugnare l’atto ritualmente notificatogli e chiederne l’annullamento per illegittimità derivata.
Infatti un atto privo della notifica dell’atto presupposto è nullo di diritto.
Ciò, in quanto l’iter provvedimentale deve constare di tutte le fasi della scansione prevista dalla legge affinché l’atto finale possa avere la forza esecutiva nei confronti dei beni del contribuente (art. 2740 c.c.).
Da tutto quanto sopra riportato si sono decisamente distaccate le Sezioni Unite del 2017 atteso che esse ora asseriscono la necessità della notifica dell’atto presupposto non ritualmente notificato.
La questione non è di poco conto se si pensa agli effetti di tipo ex tunc della sanatoria recata dal terzo comma dell’art. 156 del c.p.c. . Nel momento in cui impugno, insieme all’atto di pignoramento, anche la cartella di pagamento o altro atto presupposto invalidamente notificato, inesorabilmente procedo alla sanatoria, con efficacia ex tunc, della notifica, specie se essa, pur senza essere andata a buon fine, è comunque iniziata in un momento in cui l’Amministrazione impositrice o il concessionario della riscossione erano nel potere di procedere all’azione impositrice (Corte Cost. n. 477/2002, Cassaz. 8154/2015). Solo se il procedimento notificatorio è iniziato oltre il termine decadenziale (o prescrizionale), il contribuente può efficacemente chiederne la caducazione al giudice tributario per decadenza del potere impositivo, altrimenti, con l’impugnativa sano il difetto di notifica e devo necessariamente difendermi nel merito.
Insomma, per impugnare un atto di pignoramento per illegittimità derivata dalla carenza di notifica degli atti presupposti, devo accettare la trappola della sanatoria della notifica di tali atti.
Trattandosi di work in progress, Vi chiedo: cosa ne pensate ?
È vero che la nostra Corte di Cassazione è il motore di riserva dell’Agenzia delle Entrate?
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