
Commento alle sentenza della Corte Cass. SS UU. N. 15354/2015
Il fermo amministrativo non è atto puramente strumentale all’esecuzione. Esso è alternativo al pignoramento, quindi è atto a sé, neutro rispetto alla procedura esecutiva che eventualmente l’Equitalia vorrà intraprendere. Non ha una natura esecutiva, bensì afflittiva; pertanto esso va impugnato innanzi al giudice competente per materia e per valore secondo le regole del codice di rito con la precisazione che, se trattasi di crediti tributari, va impugnato innanzi alle Commissioni tributarie.
Ciò vale anche per il preavviso di fermo. La sua natura “sostanziale” tesa ad affliggere il debitore per indurlo al pagamento, lo assimila all’ipoteca sui beni immobili, lo rende atto distinto dagli atti puramente esecutivi attaccabili ai sensi dell’art. 617 cpc. L’opponente, o meglio il ricorrente, contro il fermo sui beni mobili registrati (es. autovetture) ne chiede la caducazione dimostrando che, nell’an, il creditore non ha diritto a quanto riportato nella cartella di pagamento e/o al presupposto ruolo formato dall’amministrazione competente.
In buona sostanza si ripete quanto già affermato con sentenza della Corte di cassazione SS UU n. 19667/2014 in merito all’ipoteca sui beni immobili.
Quindi, secondo l’insegnamento nomoflattico oggi prevalente, l’ipoteca sui beni immobili e il fermo amministrativo sui beni mobili registrati vanno impugnati innanzi al giudice competente per materia e per valore, sostanziandosi nell’opposizione contro il creditore un’azione inibitoria di accertamento (negativo) del diritto creditorio. Non è quindi un’azione volta alla caducazione di un atto puramente esecutivo (art. 617 e 618 c.p.c.), bensì di un’azione tesa alla declaratoria giudiziale di carenza del diritto creditorio, con natura sostanziale, attivabile si sensi dell’art. 615 c.p.c nonché, in materia tributaria, art. 19, co. 1, lett. e-bis ed e-ter, D.Lvo n. 546/1992.