Finalmente è arrivata l’attesa circolare .
LA CIRCOLARE N. 13/2016 E’ ADDIRITTURA PIU’ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE RISPETTO ALLA MIA INTERPRETAZIONE, TIPICA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO (RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO), SECONDO CUI LE MAGGIORI SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE AGGIUNTIVA PER DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE VENIVANO DEFINITIVAMENTE ACQUISITE AL BILANCIO DELLO STATO.
Tanto sembrerebbe emergere dalla lettura della pag. 12 della circolare, ove si lascia intendere che la sanzione aggiuntiva per decadenza dalla rateizzazione è considerata a “scomputo” delle stesse imposte e dei relativi interessi.
pag. 12 Circolare 13/2016
qualora l’atto definito per adesione o acquiescenza abbia avuto ad oggetto le sole imposte dirette, gli importi riscossi a titolo di sanzione aggiuntiva IRPEF-IRES, IRAP, Add.le Comunale IRPEF e Add.le Regionale IRPEF andranno prioritariamente a scomputo delle sanzioni dovute relativamente a ciascuna delle predette imposte e, per l’eccedenza, a scomputo delle stesse imposte e dei relativi interessi;
qualora, invece, l’atto definito per adesione o acquiescenza abbia riguardato anche l’IVA, fermo restando quanto sopra detto con riguardo ad IRAP, Add.le Comunale IRPEF e Add.le Regionale IRPEF, gli importi riscossi cumulativamente a titolo di sanzione aggiuntiva IRPEF-IRES-IVA restano imputati a sanzione aggiuntiva IVA e solo l’eventuale eccedenza andrà a scomputo delle sanzioni dovute ai fini IRPEF-IRES;
Il punto, per la verità, non appare del tutto chiaro. Infatti, solo nel primo caso è detto che l’eccedenza è utilizzata a scomputo, non nel secondo caso, ove è presente anche l’IVA, non potendosi dare per scontato che la sanzione IVA occupi l’intera sanzione aggiuntiva iscritta a ruolo.
Comunque, ritengo che la soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate sia favorevole a contribuente rispetto alla piana indicazione della legge.
Forse’, in fondo in fondo, ho acquisito le rigidità tipiche dei funzionari della RGS.
Io continuo a ritenere che la ratio della legge sia quella di evitare l’utilizzo di eventuali eccedenze scaturigini dalla sanzione aggiuntiva iscritta a ruolo per decadenza del beneficio del termine, al fine di ridurre le imposte non versate nell’originario piano di rateizzazione.
Peraltro, tale sanzione aggiuntiva, che in ipotesi è stata versata in applicazione delle norme citate in oggetto in un momento di ordinaria applicazione delle stesse, è l’irripetibile anche per effetto dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria cui essa attiene.
Ma a parte ogni analisi giuridico-tributaria, ogni scelta pro-contribuente ben venga !!