Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, concernente l’applicabilità delle procedure di mobilità ex art. 24 legge n. 223/1991 alla Cooperativa sociale Terzo Millennio, in collegamento alla CESSAZIONE dei SINGOLI APPALTI, la mia attuale risposta conferma quanto già annunciato in passato, ribadendo non solo l’applicabilità ma il coinvolgimento di tutto il personale della cooperativa.
In altre parole, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, svolto con sent. n. 26376/2008 devo, nostro malgrado, confermare che la Cooperativa, ogni qual volta procede al licenziamento di almeno 5 dipendenti nel giro di 120 giorni per effetto della cessazione di uno specifico appalto, che non continua con altra impresa tale per cui i lavoratori interessati non perdono il posto di lavoro, deve dare corso alle procedure di mobilità considerando, quale la platea dei lavoratori interessati, tutti i dipendenti della cooperativa.
STEP APPLICATIVI DELLA PROCEDURA
Primo step: definizione delle ragioni tecnico produttive inerenti quel particolare reparto, ecc che conducono alla soppressione o riduzione del reparto medesimo. Trattasi di indicazioni di provenienza datoriale.
Secondo step: scelta lavoratori. Potrebbe verificarsi il caso in cui i lavoratori sono scelti solo in quel reparto – ma solo nel caso in cui le competenze tecniche oramai inutili per la tenuta produttiva dell’impresa sono presenti solo in quel reparto. Quindi, per limitare la scelta al personale del singolo settore o reparto, le esigenze tecnico- produttive devono imporsi con assoluta efficacia gestionale un’altra volta. Altrimenti, se le professionalità da collocare in mobilità sono presenti anche in altri settori o reparti dell’impresa, la scelta va operata sui lavoratori che per le mansioni svolte sono presenti nell’intera azienda.
Infatti le esigenze tecnico-produttive sono richiamate due volte: in primis esse definiscono l’ambito della selezione, quindi cosa è divenuto di troppo per l’economicità dell’impresa (ad es. settori produttivi e connesse qualifiche professionali, generalizzata riduzione dei costi senza nessun diretto collegamento con particolari qualifiche professionali, e così via). Definito, da parte datoriale, l’intervento di riduzione si passa ai criteri di scelta dei lavoratori licenziabili, nell’ambito dei quali ritornano le esigenze tecnico produttive. Ora in termini di professionalità “superflue”. Se tali professionalità sono presenti (in modo interscambiabile) anche in altri settori dell’impresa è evidente che la platea si allarga all’intera impresa e non può legittimamente rimanere confinata al reparto di interesse (Sent. nn. 13783/2006 e 11034/2006).
IL CONCETTO DI UNITÀ PRODUTTIVA
Tutto ciò presuppone la soluzione, a monte, della definizione di unità produttiva interessata che la giurisprudenza ex art. 35 L. 300/70 definisce come ENTITÀ ECONOMICA più vasta e consistente rispetto alle sedi, stabilimenti, filiali ed uffici, che, anche se eventualmente organizzata in organismi minori, presenta nel suo complesso condizioni di INDIPENDENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA, tali che in essa si esaurisce per intero, o per una parte rilevante di essa, il ciclo produttivo dell’impresa (ex plurimis Cassaz. n. 12121/2009 e n. 6117/2005).
Quindi, deve trattarsi di un’AUTONOMA ARTICOLAZIONE, dell’impresa, avente sotto il profilo FUNZIONALE o FINALISTICO, IDONEITA’ AD ESPLICARE, in tutto o in parte, l’attività di produzione dell’impresa, CONNOTATA DA INDIPENDENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA, cosicché ne rimangono concettualmente escluse le articolazioni aziendali aventi natura strumentale rispetto ai fini PRODUTTIVI DELL’IMPRESA.
L’autonomia in parola non va confusa con la semplice autonomia “tecnico – operativa”, non implicante contestualmente AUTONOMIA DECISIONALE, quindi economica-finanziaria.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che le IMPRESE di PULIZIE con più di 15 dipendenti CON diversi APPALTI anche in ZONE DIVERSE, ogni qual volta vedono cessare un appalto, ove erano occupati più di almeno 5 dipendenti, devono procedere all’attivazione delle procedure di mobilità ex art. 24/223 (veggasi sent n. 5828/2002 e n. 5104/1998).
Dovendo dire in estrema sintesi cos’è una unità produttiva, in via semplificatoria, direi è un ramo d’azienda.
Dovendo dire cos’è un ramo d’azienda, direi è quanto indicato nell’art. 2555 cc, nel caso in cui l’imprenditore risulti titolare di un’azienda complessa suddivisa in più rami, quindi in diverse parti autonome.