
Commento alla risoluzione n. 35/2019 del 15 Marzo 2019.
Somme accreditate al difensore non distrattario, ma munito di delega.
La risoluzione n. 35 del 15 marzo 2019 vuol dire che se l’ente rimborsa una somma al difensore della parte vittoriosa – munito di delega a riscuotere – ma non distrattario – comprensiva delle spese legali già corrisposte da quest’ultima al suo difensore (attenzione: non distrattario, ma munito di apposita delega a riscuotere le somme oggetto di condanna in nome e per conto della parte vittoriosa) non deve essere applicata nessuna ritenuta d’acconto.
Infatti, si tratta di “semplice” restituzione di somme, non di un pagamento “diretto” di spese legali.
In subjecta fattispecie, manca la causa giuridica per l’applicazione della ritenuta: l’ente non sta pagando redditi di lavoro autonomo, bensì ristorando la p. v. di quanto già corrisposto, anche a titolo di redditi di lavoro autonomo, per il tramite del difensore munito di delega.
Si tratta di una restituzione di somme, non corresponsione di redditi di lavoro autonomo.
In sintesi, occorre avere riguardo non alla causa “effettiva e primigenia” per cui il terzo esegue un pagamento, bensì alla causa “finale” del credito che attraverso quel pagamento viene estinto.
Ai fini degli artt. 23 e segg del DPR n. 600/1973, l’immediatezza dell’effetto giuridico del pagamento (quale atto finale da assoggettare eventualmente a tassazione) prevale sugli effetti già prodotti dagli atti previamente compiuti (eventualmente già assoggettati a tassazione).
Scarica il testo della circolare n.35 dell’Agenzia delle Entrate.
Visualizza la Circolare N. 203/1994
Leggi l’esposizione del quesito, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, l’11 Luglio 2013.