
Segnalo l’Ordinanza di rimessione alle SS UU relativa alla decorrenza della prescrizione delle differenze retributive scaturenti dai contratti a tempo determinato.
Settore pubblico e privato
A tutt’oggi è pacifico che, nel settore pubblico contrattualizzato, dette differenze si prescrivono in 5 anni dalla loro maturazione (art. 2948, punto 4, cc). Invece, nel settore privato, fino a pochi mesi fa era altrettanto pacifico che nelle imprese con meno di 15 dipendenti, non dotate di stabilità reale, la prescrizione dei crediti retributivi iniziava a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Essa non poteva correre durante il rapporto a causa del timore del lavoratore di essere licenziato.
Nelle imprese con più di 15 dipendenti, caratterizzate dalla stabilità reale, si applicava la stessa regola dei dipendenti pubblici, per cui essa correva vigente rapporto.
Sennonché, a seguito delle leggi Fornero (L. n. 92/2012) e Jobs act (D. L.vo n. 23/2015) l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori sarebbe rimasto “frantumato”, per cui anche la stabilità reale sarebbe venuta meno. Ciò ha portato la Corte di Cassazione a sostenere, con sentenza n. 26246/2022, che la prescrizione dei crediti retributivi non corre più durante il rapporto, neppure nelle imprese con più di 15 dipendenti.
Dipendenti pubblici e privati: cosa cambia?
Conclusione: nel settore privato la prescrizione correrebbe solo dopo la cessazione del rapporto. E nel Pubblico Impiego contrattualizzato?
Ora l’Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (N. 6051/2023) si interroga sulla sorte della prescrizione dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti contrattualizzati, maturati durante il rapporto e non tempestivamente soddisfatti dal datore di lavoro pubblico. Si tratta anche delle differenze retributive, comprese le ricostruzioni di carriera, gestite dalle RTS.
L’assist di base è dato dal rinvio che l’art. 2 del D. L.vo n. 165/2001 fa alle norme del V Libro del cc, nonché dei limiti posti dal comma 5 dell’art. 36 del medesimo decreto legislativo, oltre ai principi giuridici enucleabili dalla clausola n. 4 dell’Accordo Sindacale allegato alla Direttiva UE n. 70/1999, in materia di contratti a termine.
In particolare, l’Ordinanza chiede alle SS UU se anche nel pubblico impiego la prescrizione debba iniziare a decorrere dalla data di cessazione del CTD o CTI, oppure, nel caso di stabilizzazione, seguita ad una serie di CTD, dalla data della stabilizzazione stessa. Inoltre, chiede cosa succede nei casi in cui la P.A. neghi il riconoscimento del servizio non di ruolo.
Speriamo che le SS UU si esprimano al più presto.