SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 4224/2016. ABROGAZIONE del PRINCIPIO DELLA NON REFORMATIO IN PEIUS E INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELLA NON REFORMATIO IN MELIUS NEL PUBBLICO IMPIEGO
 
Trattandosi  di sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa e non dall’A.G.O., il rapporto di lavoro oggetto della causa  non è tra quelli contrattualizzati ex art. 2, comma 3 del   D. L.vo n. 165/2001.
    Ciò, ai fini di quanto possa interessarci,  è irrilevante, stante la sostanziale  “stabilità” dei principi espressi, valevoli sia nel rapporto  di lavoro “privatizzato” che pubblicistico con la P.A. .
    Il principio di diritto enunciato dal supremo Organo di giustizia amministrativa ha riguardo all’efficacia dell’atto di nomima più  che all’effettiva assunzione di funzioni, da parte del dipendente.
    Nei rapporti di lavoro non  contrattualizzati tale conclusione è pacifica, attesa la prevalenza dell’atto sul rapporto, indi l’efficacia dell’atto è  indipendentemente dall’assunzione del servizio (funzioni), per cui gli  effetti si producono in funzione di quanto emerge dall’atto stesso, con riferimento alla data della sua emanazione.
    Nei rapporti contrattualizzati l’efficacia,  talvolta   ai  soli  fini giuridici, non puo’ che essere riferita alla data della stipula del contratto. Gli effetti che il contratto produce scaturiscono da quanto esso contiene (oggetto del consenso delle parti contrattuali), anche in funzione  della data di stipula. Quindi, solo  quegli effetti economici  tipicamente sinallagmatico-retributivi  non possono che essere rinviati  alla data di effettiva assunzione del servizio (c. d. decorrenza economica).
    In sostanza,  ciò  che desta interesse per i dipendenti  delle  RTS, e più in generale, del sistema delle Ragionerie, quale parte sostanziale  della Ragioneria Generale dello Stato, è il principio di diritto secondo cui il dipendente pubblico fonda  il proprio  diritto soggettivo perfetto, consistente nella retribuzione e nelle  altre indennità economiche,  esclusivamente sull’inquadramento avuto  con il contratto a tempo indeterminato  o a tempo determinato (CTI  oppure CTD), per i contrattualizzati,  o sul provvedimento autoritativo  della P.A. per i  non contrattualizzati.
    In particolare, per gli inquadramenti dei contrattualizzati che scaturiscono dai provvedimenti dell’A.G.O., il contratto diviene atto “secondario” di diretta applicazione del provvedimento stesso ai sensi del comma 2, art. 63 D. L.vo n. 165/2001. I diritti di natura retributiva che vi scaturiscono “scontano”  gli effetti delle c.d. eccezioni processuali improprie quali l’aliunde perceptum e l’aliunde percepiendum che, pur potendo essere rilevati ex officio purchè ex actis dal Giudice, non sollevano l’amministrazione attiva e di controllo da responsabilità erariale nei casi, rispettivamente,  di negligenza nella sollecitazione processuale e nell’acquisizione di prove ex art. 2697 cc per l’amministrazione che gestisce il dipendente e per culpa in vigilando, nei casi di omesso controllo da parte delle RTS ed UCB.
    Tale precisazione basta per attribuire la giusta importanza ai  CTI  e CTD nelle attività di controllo svolte dal sistema delle Ragionerie ai sensi dell’art. 5  e segg.  del  D. l.vo n. 123/2011.
    Altri aspetti trattati dalla sentenza in commento  sono dati dai commi 458  e 459 dell’art. 1  della legge di stabilità 2014.
    Viene chiarito che il c.d. “trascinamento”  previsto dall’art. 202  del DPR n. 3/1957  è soppresso.  Quindi, dall’01/01/2014 nessun assegno ad personam  è riconosciuto per il passaggio da un’amministrazione all’altra dello Stato. Ad es.,  il  militare che passa al MIUR percepirà solamente la retribuzione spettentegli in base al  contratto del personale della scuola,  senza “portarsi appresso” le differenze economiche positive c.d   “assegno ad personam”, calcolate come differenze tra il contratto dei militari rispetto a quello meno favorevole  dei  docenti e personale ATA dell’amministrazione scolastica dello Stato.
    In sostanza, per effetto  dell’ abolizione  dell’art. 202  del  DPR n. 3/1957, cade il principio della NON REFORMATIO in PEIUS, nei passaggi di ruolo nell’ambito delle publiche  amministrazioni statali.
    La scelta  legislativa, oltre a contenere la spesa pubblica (art. 2, 3  e 81 Cost.), appare assolutamente  in linea con il principio civilistico e costituzionale della giusta retribuzione (art. 36 Cost., art. 2094, 2099 e 2112, comma 3,  cc).
    Per ciò  che attiene al secondo  periodo del comma 458, il Consiglio  di  Stato, in linea  con quanto  già precisato da una nota dell’IGOP, ha chiarito  che esso sostanzia  il divieto della reformatio in melius scaturente dai  temporanei passaggi di ruolo.
    Indi, il dipendente temporaneamente assegnato  ad altro ruolo, all’atto del  rientro nel ruolo originario, avrà diritto allo stesso  trattamento economico spettante al collega di pari anzianità, così da neutralizzare ogni possibile effetto del temporaneo inquadramento superiore.
    A parte il linguaggio comune e poco tecnico utilizzato dal Legislatore,  si comprende bene la condivisibile ratio della norma.
    In definitiva, i due commi sopra citati  hanno ABROGATO IL PRINCIPIO  DELLA NON  REFORMATIO IN PEIUS ED INTRODOTTO L’OPPOSTO PRINCIPIO DELLA NON REFORMATIO IN MELIUS.
    Mentre il primo punto (abrogazione art. 202 DPR N. 3 del 1957) costituisce visibilmente norma di diritto sostanziale con effetto per gli atti e contratti posti in essere dal 01/01/2014,  la seconda disposizione, sempre con effetto dal 01/01/2014,   si applica a tutti i  rientri nel precedente ruolo indipendentemente dalla data di fuoriuscita dallo stesso. Indi, la sostanzialità (e non mera proceduralità) del secondo principio va  riguardata con effetto alla data del rientro.